Legge federale
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Art. 41 Trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza
In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni. A tal fine il Consiglio federale può abrogare l’obbligo di esercizio, di trasporto, di fissare tariffe e di allestire orari. |