Legge federale
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Art. 44a Pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni 107
1 In caso di decesso o lesioni di un suo viaggiatore a seguito di un incidente, l’impresa ferroviaria effettua senza indugio, al viaggiatore o ai suoi parenti prossimi, i pagamenti anticipati necessari per soddisfare le immediate necessità economiche, proporzionalmente al danno subito. 2 Il pagamento anticipato non costituisce un riconoscimento di responsabilità ed è detraibile da qualsiasi ulteriore importo dovuto in virtù della presente legge. Il rimborso del pagamento anticipato può tuttavia essere chiesto soltanto se il danno è dovuto a negligenza o colpa del viaggiatore o se il beneficiario del pagamento non è l’avente diritto all’indennizzo. 3 Il Consiglio federale può stabilire l’importo del pagamento anticipato in caso di decesso. 107 Introdotto dalla cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |