Legge federale
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Art. 48 Prescrizione
1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono in un anno. 2 La prescrizione è sospesa se l’avente diritto fa valere una pretesa nei confronti dell’impresa. Riprende non appena l’impresa respinge il reclamo. I successivi reclami sullo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. |