Legge federale
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Art. 54 Trattamento di dati personali 117
1 Le imprese possono trattare dati personali se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l’esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell’esercizio o dell’infrastruttura. 2 Le imprese possono:
3 Non possono subordinare il trasporto di viaggiatori al consenso di questi ultimi al trattamento dei loro dati personali. 4 Devono offrire, a condizioni simili, contratti di trasporto di viaggiatori che non richiedono il trattamento di dati personali. 5 Le imprese sottostanno agli articoli 30–32 della legge federale del 25 settembre 2020118 sulla protezione dei dati per le offerte di mobilità che comprendono:
6 I capoversi 1–5 si applicano anche ai terzi che vendono titoli di trasporto secondo la presente legge. 117 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |