1 Le imprese possono trattare dati personali se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l’esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell’esercizio o dell’infrastruttura.
2 Le imprese possono:
a.
effettuare una profilazione sulla base delle stazioni di salita e discesa dei viaggiatori al fine di determinare e fatturare il prezzo del trasporto;
b.
trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti la salute dei viaggiatori con disabilità al fine di eliminare o ridurre gli svantaggi nell’accesso a installazioni o veicoli dell’impresa.
3 Non possono subordinare il trasporto di viaggiatori al consenso di questi ultimi al trattamento dei loro dati personali.
4 Devono offrire, a condizioni simili, contratti di trasporto di viaggiatori che non richiedono il trattamento di dati personali.
5 Le imprese sottostanno agli articoli 30–32 della legge federale del 25 settembre 2020118 sulla protezione dei dati per le offerte di mobilità che comprendono:
a.
prestazioni di trasporto non soggette alla presente legge;
b.
altri servizi essenziali quali offerte turistiche o culturali.
6 I capoversi 1–5 si applicano anche ai terzi che vendono titoli di trasporto secondo la presente legge.
117 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).