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Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)
1 All. 1 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597).
Art. 55Videosorveglianza
1 A tutela dei viaggiatori, dell’esercizio e dell’infrastruttura, le imprese possono installare una videosorveglianza.
2 Le imprese possono affidare la videosorveglianza a terzi ai quali hanno affidato il servizio di sicurezza. Le imprese sono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.
3 I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.
4 Dopo l’analisi, i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.
5 Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.
6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.