1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
a.
trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione;
b.
contravviene a una concessione o a un’autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;
c.
trasporta viaggiatori contravvenendo a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.
3 A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra autorizzazione.
4 A querela di parte, è punito con la multa chiunque intenzionalmente:
a.
sale su un veicolo in movimento, ne scende o ne apre le porte;
b.
getta oggetti fuori da un veicolo;
c.
abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, in particolare del freno d’emergenza;
d.
ostruisce vie di salvataggio o di fuga;
e.
blocca una porta al fine di ritardare la partenza;
f.
fa un uso illecito della sala d’aspetto;
g.
non utilizza le apposite installazioni per i propri bisogni fisiologici;