Legge federale
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Art. 61 Misure amministrative
1 L’UFT e l’autorità di rilascio possono ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se:
2 L’UFT e l’autorità di rilascio ritirano autorizzazioni, permessi e attestati qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempite. 3 Su richiesta dell’UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un’impresa titolare di una concessione o di un’autorizzazione secondo gli articoli 6–8 che nell’esercizio delle loro funzioni hanno ripetutamente dato adito a reclami fondati devono essere destituiti da tali funzioni. 4 Se vi è il sospetto che sia stata commessa una contravvenzione di cui all’articolo 57 capoverso 1 o 2, la corsa dei veicoli in questione può essere subordinata al deposito di una somma pari alla multa presumibilmente inflitta.128 5 Le misure di cui ai capoversi 1–4 possono essere prese indipendentemente dall’avvio e dall’esito di un procedimento penale.129 128 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 20136175). 129 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 20136175). |