Legge federale
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Art. 65 Disposizione transitoria
I consigli di amministrazione o i membri di organi analoghi che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera e possono rimanere in carica fino a tre anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, senza che l’impresa perda il diritto alle indennità. |