Legge federale
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Art. 67 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 132
Le concessioni per impianti a fune rilasciate o rinnovate per la durata massima ammessa secondo il diritto vigente prima della modifica del 17 marzo 2017 sono considerate rilasciate o rinnovate per 40 anni. Data dell’entrata in vigore:133 1° gennaio 2010 132 Introdotto dalla cifra I n. 9 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 133 DCF del 4 nov. 2009 (RU 2009 5597). |