Legge federale
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Art. 9 Condizioni per il rilascio, il ritiro e la revoca di concessioni e autorizzazioni
1 L’impresa che chiede una concessione o un’autorizzazione deve disporre delle autorizzazioni necessarie all’utilizzazione delle vie di comunicazione e delle stazioni. Per l’esercizio di una linea filoviaria essa deve in particolare disporre dell’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della via pubblica ai fini della posa degli impianti elettrici.15 2 L’impresa deve dimostrare che:
3 Sentiti i Cantoni interessati, l’UFT ritira la concessione o l’autorizzazione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, se l’impresa:
4 Nel caso di offerte oggetto di ordinazione, l’UFT può inoltre ritirare la concessione se l’impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi di cui all’articolo 31ater.18 5 L’UFT revoca la concessione o l’autorizzazione se interessi pubblici importanti lo giustificano. L’impresa è indennizzata adeguatamente.19 15 La mod. giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025, concerne soltanto il testo in francese (RU 2024 575; FF 2021 1485). 16 Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). 17 Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). 18 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). 19 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |