1 L’impresa che chiede una concessione o un’autorizzazione deve disporre delle autorizzazioni necessarie all’utilizzazione delle vie di comunicazione e delle stazioni. Per l’esercizio di una linea filoviaria essa deve in particolare disporre dell’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della via pubblica ai fini della posa degli impianti elettrici.15
2 L’impresa deve dimostrare che:
- a.
- la prestazione di trasporto prevista può essere fornita in modo adeguato ed economicamente sostenibile, in particolare che non vi si oppongono interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente;
- b.
- per l’offerta esistente di altre imprese di trasporto non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell’economia pubblica, in particolare che:
- 1.
- non è pregiudicata l’esistenza delle offerte di trasporto che hanno ricevuto una concessione dalla Confederazione (traffico a lunga distanza),
- 2.
- le offerte di trasporto cofinanziate dall’ente pubblico con contributi d’esercizio o d’investimento sono completate (traffico regionale);
- c.
- possiede tutti i diritti necessari per l’utilizzazione delle vie di comunicazione;
- d.
- garantisce il rispetto delle disposizioni legali;
- e.
- rispetta le norme del diritto del lavoro e garantisce condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.16
3 Sentiti i Cantoni interessati, l’UFT ritira la concessione o l’autorizzazione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, se l’impresa:
- a.
- non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti;
- b.
- non soddisfa più le condizioni del rilascio; o
- c.
- viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall’autorizzazione.17
4 Nel caso di offerte oggetto di ordinazione, l’UFT può inoltre ritirare la concessione se l’impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi di cui all’articolo 31ater.18
5 L’UFT revoca la concessione o l’autorizzazione se interessi pubblici importanti lo giustificano. L’impresa è indennizzata adeguatamente.19
15 La mod. giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025, concerne soltanto il testo in francese (RU 2024 575; FF 2021 1485).
16 Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
17 Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
18 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).
19 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).