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Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati1 (LUC)2
del 7 ottobre 1994 (Stato 1° giugno 2022)
1 Nuovo testo giusta l’art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l’Accordo tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).
2 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000 (RU 2000 13671368; FF 1997IV 1029).
Art. 13Comunicazione di dati personali
1 L’Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell’ambito dell’obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l’Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.
2 La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a–349h del Codice penale33.34
34 Nuovo testo dal n. II 7 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).