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Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2018)

Art. 10 Annullabilità relativa

1Un part­ner può do­man­da­re al giu­di­ce l'an­nul­la­men­to dell'unio­ne do­me­sti­ca re­gi­stra­ta per vi­zi del­la vo­lon­tà.

2L'azio­ne di an­nul­la­men­to dev'es­se­re pro­mos­sa en­tro sei me­si dal gior­no in cui l'aven­te di­rit­to ha sco­per­to il vi­zio del­la vo­lon­tà, ma in ogni ca­so en­tro cin­que an­ni dal­la re­gi­stra­zio­ne.

3Se il part­ner at­to­re muo­re du­ran­te il pro­ce­di­men­to, un ere­de può pro­se­gui­re l'azio­ne.