Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessualidel 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2018) |
Art. 12a Cognome
1Ciascun partner conserva il proprio cognome. 2Al momento della registrazione dell'unione domestica, i partner possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro. 1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585). |