Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessualidel 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2018)1I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163-165 del Codice civile (CC)1.2 2Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza. 3Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. 1 RS210 |