Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessualidel 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2018) |
Art. 16 Obbligo d'informazione
1Ciascun partner è tenuto a informare l'altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. 2Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. 3Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. |