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Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2018)

Art. 16 Obbligo d'informazione

1Cia­scun part­ner è te­nu­to a in­for­ma­re l'al­tro, a do­man­da, sui suoi red­di­ti, la sua so­stan­za e i suoi de­bi­ti.

2Ad istan­za di par­te, il giu­di­ce può ob­bli­ga­re un part­ner o ter­zi a for­ni­re le in­for­ma­zio­ni oc­cor­ren­ti e a pro­dur­re i do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri.

3Ri­ma­ne sal­vo il se­gre­to pro­fes­sio­na­le de­gli av­vo­ca­ti, dei no­tai, dei me­di­ci, de­gli ec­cle­sia­sti­ci e dei lo­ro au­si­lia­ri.