Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessualidel 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2018) |
Art. 17 Sospensione della vita comune
1Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi. 2Ad istanza di parte, il giudice:
3Un partner può parimenti proporre l'istanza se l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo. 3bisSe una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270-327c CC1.2 4In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese. 1 RS210 |