Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessualidel 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2018) |
Art. 34 Contributo di mantenimento
1In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento. 2 Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l'unione domestica registrata può esigere dall'altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa. 3 Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall'altro, dato l'insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento. 4Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126-134 CC1.2 1 RS210 |