Legge federale
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Art. 25 Convenzione patrimoniale
1I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l’unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente agli articoli 196–219 CC19.20 2Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di un partner. 3 La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale. 4 Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia. 19 RS 210 20 Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell’all. della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |
