Legge federale
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Art. 12a Cognome 14
1 Ciascun partner conserva il proprio cognome. 2 Al momento della registrazione dell’unione domestica, i partner possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro. 14 Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). |