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Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata, LUD)
del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 13Mantenimento
1 I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell’unione domestica. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 del Codice civile (CC)15.16
2 Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell’unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
3 Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro.