Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata, LUD)
del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 15Rappresentanza dell’unione domestica
1Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l’unione domestica per i bisogni correnti della stessa.
2Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l’unione domestica soltanto se:
a.
ne è stato autorizzato dall’altro o dal giudice; o
b.
l’affare non consente una dilazione e l’altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
4 Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l’unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.