Legge federale
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Art. 17 Sospensione della vita comune
1 Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi. 2 Ad istanza di parte, il giudice:
3 Un partner può parimenti proporre l’istanza se l’altro rifiuta la convivenza senza valido motivo. 3bis Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c CC17.18 4 In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese. 18 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |