Legge federale
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Art. 22 Restrizione del potere di disporre
1Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell’altro e prendere provvedimenti conservativi. 2 Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario. |