Legge federale
|
Art. 29 Richiesta comune
1 Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell’unione domestica registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata. 2 Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell’unione domestica registrata. 3 I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo. |