Legge federale
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Art. 35 Dichiarazione di conversione 32
1 In qualunque momento, i partner possono dichiarare congiuntamente a qualsiasi ufficiale dello stato civile di voler convertire l’unione domestica registrata in matrimonio. 2 Devono comparire personalmente davanti all’ufficiale dello stato civile, provare la loro identità e l’esistenza dell’unione domestica registrata per mezzo di documenti, e firmare la dichiarazione di conversione. 3 Su domanda, la dichiarazione di conversione è resa in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento nel locale dei matrimoni. 4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 32 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). |