Legge federale
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Art. 37a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011 35
Se l’unione domestica è stata registrata prima dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011 del Codice civile, i partner possono, entro un anno dall’entrata in vigore di tale modifica, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro. 35 Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). |