Legge federale
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Art. 9 Annullabilità assoluta
1 Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l’annullamento dell’unione domestica registrata se:
2 Durante l’unione domestica registrata l’azione di annullamento è promossa d’ufficio dall’autorità competente nel domicilio dei partner. Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nulla un’unione domestica registrata ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione.13 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). 8 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). 9 Introdotta dall’all. n. II 5 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20075437; FF 20023327). 10 Introdotta dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 12 Introdotta dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). 13 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). |