Legge federale
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Art. 13
1 Se la Confederazione si appropria una forza non ancora utilizzata, deve risarcire alla comunità avente il diritto di disporre il danno per la perdita della tassa di concessione e del canone annuo. 2 Se la sezione è già utilizzata, la Confederazione deve risarcire alla comunità il danno che le deriva dalla perdita del diritto d’utilizzazione e specialmente del canone annuo e, se le circostanze lo giustificano, dalla perdita del diritto di riscatto o di riversione. 3 Se all’atto della cessione, il Cantone riscoteva l’imposta speciale prevista dall’articolo 49 capoverso 3, gli dovrà parimente esser risarcita la perdita di questa imposta. 4 ...19 19Abrogato dall’all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). |