Legge federale
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Art. 28
1 Costruendosi un nuovo impianto idraulico, il possessore ha l’obbligo di eseguire le istallazioni necessarie alla flottazione e di provvedere al loro servizio, sempreché le relative spese siano proporzionate all’importanza della flottazione. 2 Per gli impianti idraulici già esistenti, il possessore non può essere obbligato a costruire nuove istallazioni per la flottazione e a provvedere al loro servizio se non mediante un’equa indennità. ...37 37Secondo per. abrogato dall’all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). |