del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2021)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
1 Gli utenti possono esigere che nel regolare il livello e il deflusso del corso d’acqua, nonché l’esercizio dei diritti d’utilizzazione, si abbia riguardo, per quanto è possibile, agli interessi di ciascuno di essi.
2 La regolamentazione più precisa dell’utilizzazione, specialmente per quanto concerne la ritenuta delle acque e la rimozione degli oggetti convogliati, spetta, fatti salvi i diritti d’utilizzazione esistenti, ai Cantoni, o al Dipartimento quando si tratti di installazioni situate in diversi Cantoni o su corsi d’acqua di confine.42
3 Se colla conservazione dei diritti esistenti, non si possono equamente conciliare gl’interessi degli utenti, l’autorità competente può, a richiesta, limitare l’esercizio di singoli utenti contro un’indennità da pagarsi da quelli fra loro che vengono a essere avvantaggiati. L’indennità fissata dall’autorità cantonale può essere impugnata in virtù del diritto cantonale davanti a un’autorità giudiziaria.43