Legge federale
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Art. 33
1 Se un possessore d’impianto idraulico ritrae permanentemente un utile importante da opere già costruite da altri a loro spese, può da questi essere obbligato a concorrere con un contributo periodico o per una volta tanto nelle spese di costruzione e di mantenimento delle opere stesse, in quanto ne usi realmente e il contributo non superi il vantaggio. 2 I contributi sono fissati dall’autorità competente del Cantone o, se si tratta d’impianti idraulici in diversi Cantoni, dal Dipartimento.44 3 L’autorità competente può, quando le circostanze lo giustifichino, ordinare in ogni tempo la costituzione di una società cooperativa di tutti gl’interessati. 44Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |