Legge federale
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Art. 35
1 Ogni utente che vi abbia interesse ha il diritto di essere ammesso nella società. 2 Se le parti non riescono a mettersi d’accordo circa l’ammissione di un utente, circa la sua partecipazione agli oneri e ai vantaggi della società, nonché circa un’eventuale revisione dello statuto, la decisione spetta all’autorità cantonale competente o, se le installazioni sono situate in diversi Cantoni, al Dipartimento.45 3 Altre contestazioni che sorgessero fra i soci della cooperativa saranno decise dai tribunali ordinari. 45Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |