Legge federale
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Art. 36
1 Se la maggior parte degli utenti dello stesso corso d’acqua o della stessa sezione di un corso d’acqua ritrae un vantaggio importante dalla costituzione di una società cooperativa, questa può esser resa obbligatoria dall’autorità cantonale competente, o dal Dipartimento quando i diritti d’utilizzazione esistano in diversi Cantoni e questi non riescano a mettersi d’accordo.46 2 Questo provvedimento può anche essere preso a richiesta della maggioranza degli interessati rappresentanti la maggior parte delle forze idriche, a condizione che le spese delle opere della società non superino la capacità finanziaria dei singoli utenti. 3 Se, dopo la costituzione della società, viene accordato un diritto d’utilizzazione, il nuovo utente può dall’autorità competente essere obbligato ad aderire alla società e a pagare una congrua tassa d’entrata. 46Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |