Legge federale
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Art. 37
1 Lo statuto stabilito da una società cooperativa obbligatoria dev’essere approvato dall’autorità competente; se i soci non riescono a mettersi d’accordo, lo statuto sarà stabilito dall’autorità. 2 Esso deve contenere disposizioni sulla qualità di socio e sulla organizzazione della società, sulla partecipazione dei soci ai vantaggi e agli oneri delle opere comuni, sulla modificazione dello statuto e sullo scioglimento della società. 3 Ogni modificazione dello statuto dev’esser approvata dall’autorità competente. 4 Per mutate circostanze o per ragioni d’equità, l’autorità competente può in ogni tempo, sentita la società, modificare di propria iniziativa lo statuto. 5 Le contestazioni circa l’obbligo di aderire al consorzio, la partecipazione degli aderenti ai vantaggi e agli oneri e circa la modificazione dello statuto o lo scioglimento della società sono decise dall’autorità competente; ogni altra contestazione è sottoposta ai tribunali ordinari. |