Legge federale
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Art. 40
1 La concessione è data ad una determinata persona fisica o morale o ad una comunità di persone. 2a4 ...49 49Abrogati dal n. I della LF del 13 dic. 1996, con effetto dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |