Legge federale
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Art. 42
1 La concessione può essere trasferita solo col consenso dell’autorità che l’ha data. 2 L’autorità non può negare il consenso se il nuovo acquirente soddisfa a tutte le esigenze della concessione e se non ostano al trasferimento motivi di utilità pubblica. 3 ...50 50Abrogato dal n. I della LF del 13 dic. 1996, con effetto dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |