Legge federale
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Art. 12
1 La Confederazione ha il diritto di appropriarsi della forza di un corso d’acqua per le sue imprese di trasporto e di comunicazione.17 1bis Tiene conto al riguardo dei bisogni e delle possibilità di sviluppo delle zone di provenienza delle acque e dei relativi Cantoni, in particolare dei loro interessi ad utilizzare in proprio la forza idrica.18 2 Se la sezione di corso d’acqua è già utilizzata, la Confederazione può acquistare dall’utente il diritto d’utilizzazione e le istallazioni esistenti, sia mediante espropriazione, sia rivendicando per sé il diritto di riscatto o di riversione. 3 Se la Confederazione non ha ancora modo d’impiegare la forza idrica acquistata, le è data facoltà di cedere nel frattempo a un terzo l’esercizio del diritto di utilizzazione. 17Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1839; FF 1984 III 1401). 18Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997(RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |