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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
Art. 13
1 Se la Confederazione si appropria una forza non ancora utilizzata, deve risarcire alla comunità avente il diritto di disporre il danno per la perdita della tassa di concessione e del canone annuo.
2 Se la sezione è già utilizzata, la Confederazione deve risarcire alla comunità il danno che le deriva dalla perdita del diritto d’utilizzazione e specialmente del canone annuo e, se le circostanze lo giustificano, dalla perdita del diritto di riscatto o di riversione.
3 Se all’atto della cessione, il Cantone riscoteva l’imposta speciale prevista dall’articolo 49 capoverso 3, gli dovrà parimente esser risarcita la perdita di questa imposta.