Legge federale
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Art. 15
1 Nell’interesse di una migliore utilizzazione delle forze idriche e della navigazione, la Confederazione può ordinare, sentiti i Cantoni interessati, lavori di regolarizzazione del livello e del deflusso dei laghi, nonché la creazione di bacini d’accumulazione. Qualora la occupazione del suolo alterasse in modo rilevante e sproporzionato le condizioni di residenza o i mezzi d’esistenza della popolazione di un Cantone, è necessario il consenso del Cantone. 2 Sull’esecuzione di tali opere e la ripartizione delle spese fra la Confederazione e i Cantoni decide l’Assemblea federale. 3 Se vi sono interessati più Cantoni, la quota di ciascuno di essi vien determinata in proporzione del suo interesse. 4 I Comuni, le corporazioni e i privati interessati possono dalla autorità cantonale competente esser chiamati a concorrere nelle spese di queste opere, in ragione dei vantaggi che derivano loro dalla esecuzione delle medesime. ...24 24Abrogato dall’all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). |