Legge federale
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Art. 17
1 Per utilizzare i corsi d’acqua privati o i corsi d’acqua pubblici in virtù del diritto privato dei rivieraschi (art. 2 cpv. 2), è necessario il permesso dell’autorità cantonale competente. 2 L’autorità invigila che siano osservate le prescrizioni federali e cantonali sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti. 3 Gli articoli 5, 7a, 8, 11 e il capo II della presente legge sono applicabili per analogia.25 25Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |