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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
Art. 17
1 Per utilizzare i corsi d’acqua privati o i corsi d’acqua pubblici in virtù del diritto privato dei rivieraschi (art. 2 cpv. 2), è necessario il permesso dell’autorità cantonale competente.
2 L’autorità invigila che siano osservate le prescrizioni federali e cantonali sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.
3 Gli articoli 5, 7a, 8, 11 e il capo II della presente legge sono applicabili per analogia.25
25Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).