Legge federale
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Art. 1926
1 Se un’impresa d’utilità pubblica ha bisogno della forza di un corso d’acqua la cui utilizzazione dipende da un diritto privato (art. 17) e se il Cantone non le concede il diritto d’espropriazione della forza e dei terreni o diritti reali necessari all’impianto, il Dipartimento può concederle il diritto d’espropriazione in conformità del diritto federale. 2 Quando l’espropriazione è fatta dalla Confederazione, sono sempre applicabili il diritto federale sull’espropriazione e l’articolo 12 capoverso 1bis. 26Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |