Legge federale
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Art. 21
1 Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla polizia delle acque. 2 Prima dell’inizio dei lavori, devono essere pubblicati i piani degli impianti, fissando un adeguato termine per le opposizioni. 3 Gli impianti idraulici da costruirsi su corsi d’acqua la cui correzione sia stata eseguita mediante sussidi federali devono essere prima approvati dal Dipartimento.28 28Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |