Legge federale
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Art. 2533
Per rendere navigabili i corsi d’acqua, conformemente all’articolo 24 capoverso 2, la Confederazione allestisce un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197934 sulla pianificazione del territorio. I piani direttori cantonali ne tengono conto conformemente alla legge summenzionata. 33Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |