Legge federale
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Art. 2635
1 Gli impianti idraulici costruiti sulle sezioni di corsi d’acqua menzionate nell’articolo 24 capoversi 1 e 2 devono essere concepiti in modo tale da salvaguardare la navigazione attuale e la sua estensione e in modo da consentire l’ulteriore sistemazione di queste sezioni di corsi d’acqua per la navigazione. In particolare, devono mantenere lo spazio necessario per la costruzione di impianti per la grande navigazione. 2 Gli aventi diritto all’utilizzazione hanno l’obbligo di cedere l’acqua necessaria all’alimentazione delle chiuse. Se questo obbligo provoca limitazioni nell’utilizzazione oltre i limiti fissati nella concessione, è versata un’indennità. In caso di mancato accordo tra le parti, la concessione deve essere limitata nella relativa misura mediante espropriazione. 35Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |