Legge federale
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Art. 2736
1 La sistemazione delle sezioni di corsi d’acqua menzionate nell’articolo 24 capoverso 2 deve essere oggetto di un decreto federale sottoposto al referendum facoltativo. 2 Nessun trattato internazionale in materia può essere approvato prima dell’entrata in vigore del decreto federale. 36Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |