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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
1 La Confederazione e i Cantoni hanno il diritto di effettuare rilevamenti idrometrici in corsi d’acqua privati e pubblici e di svolgere i lavori necessari al riguardo, in particolare di installare stazioni di misurazione. Se necessario, essi possono acquisire mediante espropriazione i diritti e i fondi occorrenti. I Cantoni possono procedere all’espropriazione conformemente al diritto federale.
2 I possessori di impianti idraulici e di impianti per la regolazione del livello e del deflusso dei laghi possono essere obbligati a misurare i livelli e la portata nel perimetro dell’impianto. Essi effettuano i rilevamenti conformemente alle direttive della Confederazione e le comunicano i risultati.
3 Di comune accordo con il possessore dell’impianto, la Confederazione può effettuare i rilevamenti previsti nel capoverso 2. Se i rilevamenti si rendono necessari a causa dell’impianto, i costi sono a carico del possessore; in caso contrario, sono a carico dell’ente pubblico che li ha ordinati.
4 Sono salvi i rilevamenti previsti dalla legge federale del 24 gennaio 199139 sulla protezione delle acque.
38Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).